Notizie e Comunicazioni
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Dal 1° gennaio 2021 le plastiche miste dei RAEE possono essere esportate in EU solo con notifica
Entra in vigore, nonostante molti operatori sperassero in una moratoria o in esenzioni all’interno dell’Unione Euorpea, una importante modifica della Convenzione di Basilea. Dal 1° gennaio di quest’anno infatti vengono imposti limiti molto più stringenti sull’esportazione delle plastiche.
Entra in vigore, nonostante molti operatori sperassero in una moratoria o in esenzioni all’interno dell’Unione Euorpea, una importante modifica della Convenzione di Basilea. Dal 1° gennaio di quest’anno infatti vengono imposti limiti molto più stringenti sull’esportazione delle plastiche.
La decisione delle Parti risale al maggio 2019, con il problema della plastica sotto i riflettori globali e come tentativo di limitare l’abuso della classificazione di rifiuti misti sotto la voce plastica mista.
Dal punto di vista tecnico la modifica prevede una serie di modifiche:
- il codice B3010, normalmente utilizzato per le esportazioni cosiddette in lista verde, viene ristretto alle sole plastiche "quasi monopolimero, non alogenate, quasi senza impurità, destinate a riciclo di materia” e prende la nuova codifica B3011
- viene inserito un codice A3210 che identifica tutte le plastiche pericolose e un codice Y48 da utilizzare per le plastiche non pericolose ma non ricadenti nelle casistiche previste dal codice B3011.
Alla fine del 2020, non senza discutibile ritardo, anche l’OCSE e l’Unione Europea, hanno varato le conseguenti norme, modificando l’appendice 4 della decisione e la modifica del Regolamento 1013 che regola le spedizioni transfrontaliere di rifiuti. In molti speravano che si affermasse un principio di condivisione dell’infrastruttura e delle filiere del riciclo europee, ma sono rimasti delusi
Gli impatti di queste variazioni normative sul settore dei RAEE sono:
i) non è più consentito esportare plastiche RAEE verso paesi non OCSE (ad es. Malesia, Vietnam)
ii) serve una procedura prior written consent (c.d. notifica) per l’esportazione in Europa e nei paesi OCSE delle:
- plastiche PS decadenti dal riciclo dei frigoriferi (in quanto contiene ABS, PS e qualche impurità)
- del PUR dei frigoriferi (in quanto non destinate a riciclo, ma a incenerimento)
- plastiche RAEE miste da elettronica (in quanto contengono diverse impurità)
Inutile sottolineare come questa situazione comporta nuovi costi diretti e indiretti per le aziende attive nel settore. Il costo di una notifica sfiora oggi i 10.000€ tra traduzioni giurate, fideiussioni, costi amministrativi imposti con libertà di importi dalle autorità di partenza, di destino e di transito. Inoltre i trasporti sotto notifica richiedono preavvisi rigidi che portano a tariffe più costose mediamente del 20-25%. Infine le aziende si ritrovano rallentate nell’operatività quotidiana (l’attivazione di una notifica richiede di norma da 2 a 4 mesi) e nell’impossibilità reale di inviare carichi di prova.
In allegato una interessante pubblicazione inglese sull’argomento.