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.26/11
Conversione in legge del Decreto Infrazioni.
Modalità semplificate di raccolta e trasporto dei RAEE ritirati da retailer, installatori e manutentori. Stop alla 3bis.
Dal 15 novembre sono entrate in vigore le nuove modalità semplificate per la raccolta e il trasporto di RAEE ritirati da installatori, manitentori e retailer, grazie alla conversione in legge del decreto infrazioni.
Il decreto prevede che gli installatori, i centri di assistenza e i distributori che ritirano in modalità ‘uno contro uno’ e ‘uno contro zero’ non dovranno tenere il registro di carico e scarico e non dovranno iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per effettuare il deposito preliminare e trasporto delle apparecchiature ritirate.
Non è più quindi necessaria l'iscrizione in categoria 3-bis ma è obbligatorio iscriversi al Centro di Coordinamento RAEE: l’Albo nazionale gestori ambientali procederà d’ufficio alla cancellazione delle imprese iscritte alla categoria 3-bis.
Il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all’impianto di trattamento autorizzato dovrà avvenire ogni tre mesi o quando il quantitativo raccolto abbia raggiunto i 3.500 kg per ciascuno dei raggruppamenti.
La tracciabilità, dovrà essere garantita da un documento di trasporto autoprodotto che è possibile scaricare anche dal Centro di Coordinamento RAEE qui: DDT trasporto RAEE
Eliminato anche l’obbligo per i distributori, in caso di ritiro ‘1 contro 0’, di compilare il modulo che attesti la consegna dell’apparecchiatura fuori uso da parte dell’utente.
Qui è possibile scaricare la nota di chiarimento pubblicata dal CDCRAEE: